Per gli ingressi avvenuti per finalità di Turismo, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/2007 non va richiesto il permesso di soggiorno, ma va comunque dichiarata la propria presenza, nei seguenti modi:
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro di frontiera (timbro uniforme schengen) sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera (avendo quindi cura che il passaporto venga timbrato).
Per lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, alla Questura della provincia in cui ci si trova, utilizzando il modulo previsto.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
I numeri telefonici di emergenza sono numerazioni telefoniche speciali, pensate per permettere a chi si trova in situazioni di emergenza o pericolo di contattare facilmente chi può essere d'aiuto.
I numeri di emergenza sono gratis, pertanto raggiungibili anche da cellulari privi di credito (e in alcuni casi anche privi della scheda SIM), e sono in grado di ricevere e gestire le chiamate di emergenza e le richieste di soccorso 24 ore su 24. Per comporre i numeri di emergenza non è necessario anteporre alcun prefisso: la chiamata verrà automaticamente inoltrata alla centrale operativa competente.