Il visto di reingresso è un visto atipico, e viene rilasciato, in presenza di alcune condizioni, allo straniero già in possesso di un permesso di soggiorno ma di cui né è momentaneamente sprovvisto. Il cittadino straniero in possesso di un visto di reingresso, deve entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia rivolgersi direttamente all’ufficio Immigrazione della Questura territorialmente competente del luogo dove risiede.
Un’altra forma di “reingresso” sul territorio italiano è altresì consentita senza necessità di munirsi di un visto di reingresso, nei casi previsti e in presenza di alcune specifiche condizioni, allo straniero che abbia già fatto ingresso in Italia precedentemente con un altro visto e che abbia adempiuto alle procedure di richiesta di permesso di soggiorno ma è ancora in attesa del rilascio. Lo straniero in possesso della ricevuta che rilascia Poste Italiane, unitamente al visto di primo d'ingresso, consente allo straniero di tornare in patria per poi fare ritorno in Italia nei casi previsti, e sempreché sussistono determinate condizioni, per maggiori informazioni su questo tipo di reingresso (clicca qui).
Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno, hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune dove intendono stabilire la propria residenza (Decreto Legislativo 286/98 art. 6 comma 7 e DPR 394/99 art. 15).
Dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore l’Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, questo nuovo strumento mira ad avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. L’Accordo persegue la strada di stipulare un patto con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana e da parte del cittadino straniero, l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti. L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta per un lungo soggiorno e si stipula presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico n. 286/98, lo straniero ha l’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) se soggiornante per motivi di Adozione, Lavoro Subordinato, Lavoro Autonomo e Motivi Familiari. Per gli altri motivi di soggiorno, lo straniero potrà invece assicurarsi contro il rischio di malattie, infortuni e per eventuale maternità mediante la stipula di una apposita Polizza Assicurativa o attraverso l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, valida anche per i familiari a carico. Non è invece valida l’iscrizione volontaria al S.S.N. (servizio sanitario nazionale) a favore dei familiari a carico dello straniero soggiornante per motivi di studio o per collocamento alla pari (au pair). In materia, restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
I numeri telefonici di emergenza sono numerazioni telefoniche speciali, pensate per permettere a chi si trova in situazioni di emergenza o pericolo di contattare facilmente chi può essere d'aiuto.
I numeri di emergenza sono gratis, pertanto raggiungibili anche da cellulari privi di credito (e in alcuni casi anche privi della scheda SIM), e sono in grado di ricevere e gestire le chiamate di emergenza e le richieste di soccorso 24 ore su 24. Per comporre i numeri di emergenza non è necessario anteporre alcun prefisso: la chiamata verrà automaticamente inoltrata alla centrale operativa competente.