Parte Generale
Ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell’articolo 5 comma 8-bis del DPR 394 del 1999 e ai sensi dell’articolo 47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 (Codice dei Visti), si comunica quanto segue.
Il visto d’ingresso di corto soggiorno è un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati Schengen, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data di primo ingresso, il visto rilasciato può essere:
VSU “Visto Schengen Uniforme” (tipo C), ovvero valido per entrare e circolare liberamente nel territorio di tutti i Paesi che applicano integralmente l’Acquis di Schengen (*).
VTL “Visto a Territorialità Limitata” (tipo C), ovvero valido ESCLUSIVAMENTE per il territorio dello Stato di rilascio o eccezionalmente per il territorio di più Stati membri, ma non per tutti.
VTA “Visto di Transito Aeroportuale” (tipo A), ovvero valido esclusivamente per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
Il possesso di un VSU o di un VTL non conferisce un diritto automatico di ingresso. Al momento dell’ingresso nel territorio Schengen, anche se in possesso di un visto, le Autorità di frontiera possono richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l’ottenimento del visto stesso. Inoltre, la polizia di frontiera è titolata a precludere l’ingresso in Territorio Schengen, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri o non ritiene assolte le condizioni ed i requisiti di ammissione nel territorio Schengen stabilite dall’art. 5 del Codice Frontiere Schengen (Reg. CE 562/2006).
Ad eccezione dei visti d’ingresso riconducibili ad attività retribuita e remunerata, con la Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000 sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto. La tabella è esposta al pubblico nei locali dell’Ambasciata/Consolato o consultabile al seguente link (vedi tabella).
Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno oppure dichiarando la propria presenza nei modi indicati nel link della rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.
Importante: Il provvedimento di espulsione amministrativa può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli delle frontiere, ovvero senza avere richiesto il permesso di soggiorno o, nei casi previsti, non aver dichiarato la propria presenza nei termini prescritti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore). L’espulsione può essere altresì adottata nei confronti dello straniero che pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.
Sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Polizia di Stato, sul Portale Immigrazione e delle Poste Italiane, possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme e disciplina sull’immigrazione, attinenti ai visti di ingresso, ai permessi di soggiorno e alle dichiarazioni di presenza. Come anche, la lista degli Uffici Postali (Sportello Amico), dei Patronati ed i Comuni abilitati (vedi voce "Ricerca strutture") alla compilazione dei kit per l’inoltro della richiesta di permesso di soggiorno, compresi gli indirizzi delle Questure di competenza, che possono essere consultati anche qui.
Si avvisa che le procedure di cui sopra, sono riferite alle norme e procedure attinenti il regolare soggiorno in territorio italiano. Il cittadino straniero, benché in possesso di un visto Schengen uniforme (VSU), o di un visto a territorialità limitata (VTL valido per più Stati), se nel periodo di validità del visto, esercita il diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri autorizzati, è tenuto ad informarsi presso le Autorità dell’altro Stato membro presso cui si reca, sulle procedure da seguire relativamente alla dichiarazione della propria presenza e al rispetto delle norme relative al soggiorno nel territorio di quello Stato.
Sul sito dell’Unione Europea possono essere consultati altresì, in diverse lingue, i Regolamenti europei pubblici in materia di ingresso nel territorio Schengen e di libera circolazione, tra questi il Regolamento CE 810/2009 (Codice dei Visti) e Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen).
Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al Ministero dell’Interno o alle questure dipendenti per territorio, competenti per l’Italia in materia migratoria e di soggiorno.
(*) I Paesi che applicano integralmente l’Acquis Schengen sono : Italia, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Parte Generale
Ai sensi della normativa italiana in tema di comunicazione, ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell’articolo 5 comma 8-bis del DPR 394 del 1999 , e, ai fini dell’ingresso e circolazione nell’area Schengen, ai sensi dell’art.47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 (Codice dei Visti) si comunica quanto segue.
Il visto d’ingresso di lunga durata (o lungo soggiorno) è un’autorizzazione rilasciata e necessaria ai fini di un soggiorno previsto nel territorio dello Stato di rilascio la cui durata sia superiore a 90 giorni. Tutti i cittadini non comunitari che intendono soggiornare per qualsiasi motivo sul territorio di uno Stato appartenente all’Unione Europea devono essere muniti di un visto nazionale d’ingresso di lunga durata, che può avere una durata da 91 a 365 giorni.
Il possesso di un visto di lunga durata, prevede e comporta quanto segue:
VN “Visto Nazionale” (tipo D), è un visto di lunga durata (o lungo soggiorno) rilasciato da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell’Unione, ed è valido per un soggiorno di oltre 90 giorni nel territorio dello Stato che lo ha rilasciato.
L’ Autorità di polizia è titolata a precludere l’ingresso dello straniero nel Territorio dello Stato, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri le condizioni d’ingresso ed i requisiti di ammissione nel territorio dello Stato stabilite dell’art. 5 del Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) relativo al regime di attraversamento delle frontiere, la cui competenza spetta alle Autorità di polizia preposte.
Ad eccezione degli ingressi per soggiorni nazionali riconducibili ad attività retribuita e remunerata o di quelli che hanno un’autonoma disciplina di riferimento relativa ai mezzi economici richiesti, con la Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000 sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto. La tabella è esposta al pubblico nei locali dell’Ambasciata/Consolato o consultabile al seguente link (vedi tabella).
Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia per un soggiorno di lunga durata, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno nei modi indicati in questa pagina web cliccando il link di seguito relativamente alla finalità di soggiorno indicata nella rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.
In virtù del regolamento UE 265/2010, al visto nazionale di lunga durata (o lungo soggiorno) è esteso il principio dell’equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato dagli Stati membri che applicano integralmente l’Acquisis di Schengen (*).
Il visto nazionale per soggiorni di lunga durata ha quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libertà di circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen. Di conseguenza, il titolare di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a circolare e soggiornare in altri Stati membri per 90 giorni ogni 180 giorni, nel periodo di validità del visto, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno, sempreché sono ritenute soddisfatte le condizioni d’ingresso (Codice Frontiere Schengen).
Si avvisa che il cittadino straniero, benché in possesso di un visto nazionale di lunga durata (o lungo soggiorno, VN-tipo D), se esercita il diritto di libera circolazione e soggiorno in altri Stati membri per 90 giorni ogni 180 giorni, nel periodo di validità del visto o del permesso di soggiorno, in applicazione del principio di cui al predetto regolamento UE 265/2010, è tenuto ad informarsi presso le Autorità dell’altro Stato membro presso cui si reca, sulle procedure da seguire relativamente alla dichiarazione della propria presenza e al rispetto delle norme relative al soggiorno di breve durata nel territorio di quello Stato.
Sul sito dell’Unione Europea possono essere consultati altresì, in diverse lingue, i Regolamenti europei pubblici in materia di ingresso nel territorio Schengen e di libera circolazione attinente i brevi soggiorni, tra questi il Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen).
Sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Polizia di Stato, sul Portale Immigrazione e delle Poste Italiane, possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme, procedure e disciplina sull’immigrazione, attinenti ai visti di ingresso e ai permessi di soggiorno.
Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al Ministero dell’Interno o alle questure dipendenti per territorio, competenti per l’Italia in materia migratoria e di soggiorno.
Importante: Ai sensi della normativa italiana, un provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza delle previste comunicazioni, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato, oppure è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.
(*) I Paesi che applicano integralmente l’Acquisis Schengen sono : Italia, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Per gli ingressi avvenuti per finalità di Affari, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/2007 non va richiesto il permesso di soggiorno, ma va comunque dichiarata la propria presenza, nei seguenti modi:
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro di frontiera (timbro uniforme schengen) sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera (avendo quindi cura che il passaporto venga timbrato).
Per lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, alla Questura della provincia in cui ci si trova, utilizzando il modulo previsto.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
I numeri telefonici di emergenza sono numerazioni telefoniche speciali, pensate per permettere a chi si trova in situazioni di emergenza o pericolo di contattare facilmente chi può essere d'aiuto.
I numeri di emergenza sono gratis, pertanto raggiungibili anche da cellulari privi di credito (e in alcuni casi anche privi della scheda SIM), e sono in grado di ricevere e gestire le chiamate di emergenza e le richieste di soccorso 24 ore su 24. Per comporre i numeri di emergenza non è necessario anteporre alcun prefisso: la chiamata verrà automaticamente inoltrata alla centrale operativa competente.