Diritti e doveri dello straniero relativi all'ingresso e soggiorno di lunga durata (oltre i 90 giorni)

Parte Generale

Ai sensi della normativa italiana in tema di comunicazione, ingresso e soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, di cui all’art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell’articolo 5 comma 8-bis del DPR 394 del 1999 , e, ai fini dell’ingresso e circolazione nell’area Schengen, ai sensi dell’art.47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 (Codice dei Visti) si comunica quanto segue.

Il visto d’ingresso di lunga durata (o lungo soggiorno) è un’autorizzazione rilasciata e necessaria ai fini di un soggiorno previsto nel territorio dello Stato di rilascio la cui durata sia superiore a 90 giorni. Tutti i cittadini non comunitari che intendono soggiornare per qualsiasi motivo sul territorio di uno Stato appartenente all’Unione Europea devono essere muniti di un visto nazionale d’ingresso di lunga durata, che può avere una durata da 91 a 365 giorni.

Il possesso di un visto di lunga durata, prevede e comporta quanto segue:

  • VN “Visto Nazionale” (tipo D), è un visto di lunga durata (o lungo soggiorno) rilasciato da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell’Unione, ed è valido per un soggiorno di oltre 90 giorni nel territorio dello Stato che lo ha rilasciato.

  • L’ Autorità di polizia è titolata a precludere l’ingresso dello straniero nel Territorio dello Stato, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri le condizioni d’ingresso ed i requisiti di ammissione nel territorio dello Stato stabilite dell’art. 5 del Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) relativo al regime di attraversamento delle frontiere, la cui competenza spetta alle Autorità di polizia preposte.

  • Ad eccezione degli ingressi per soggiorni nazionali riconducibili ad attività retribuita e remunerata o di quelli che hanno un’autonoma disciplina di riferimento relativa ai mezzi economici richiesti, con la Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000 sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto. La tabella è esposta al pubblico nei locali dell’Ambasciata/Consolato o consultabile al seguente link (vedi tabella).

  • Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia per un soggiorno di lunga durata, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno nei modi indicati in questa pagina web cliccando il link di seguito relativamente alla finalità di soggiorno indicata nella rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.

  • In virtù del regolamento UE 265/2010, al visto nazionale di lunga durata (o lungo soggiorno) è esteso il principio dell’equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato dagli Stati membri che applicano integralmente l’Acquisis di Schengen (*).

    Il visto nazionale per soggiorni di lunga durata ha quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libertà di circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen. Di conseguenza, il titolare di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro è autorizzato a circolare e soggiornare in altri Stati membri per 90 giorni ogni 180 giorni, nel periodo di validità del visto, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno, sempreché sono ritenute soddisfatte le condizioni d’ingresso (Codice Frontiere Schengen).

  • Si avvisa che il cittadino straniero, benché in possesso di un visto nazionale di lunga durata (o lungo soggiorno, VN-tipo D), se esercita il diritto di libera circolazione e soggiorno in altri Stati membri per 90 giorni ogni 180 giorni, nel periodo di validità del visto o del permesso di soggiorno, in applicazione del principio di cui al predetto regolamento UE 265/2010, è tenuto ad informarsi presso le Autorità dell’altro Stato membro presso cui si reca, sulle procedure da seguire relativamente alla dichiarazione della propria presenza e al rispetto delle norme relative al soggiorno di breve durata nel territorio di quello Stato.

  • Sul sito dell’Unione Europea possono essere consultati altresì, in diverse lingue, i Regolamenti europei pubblici in materia di ingresso nel territorio Schengen e di libera circolazione attinente i brevi soggiorni, tra questi il Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen).

  • Sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Polizia di Stato, sul Portale Immigrazione e delle Poste Italiane, possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme, procedure e disciplina sull’immigrazione, attinenti ai visti di ingresso e ai permessi di soggiorno.

  • Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al Ministero dell’Interno o alle questure dipendenti per territorio, competenti per l’Italia in materia migratoria e di soggiorno.

  • Importante: Ai sensi della normativa italiana, un provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza delle previste comunicazioni, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore), ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato, oppure è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

(*) I Paesi che applicano integralmente l’Acquisis Schengen sono : Italia, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.