Ai sensi dell’art. 2, comma 6 e 9, art. 4 e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai sensi dell’articolo 5 comma 8-bis del DPR 394 del 1999 e ai sensi dell’articolo 47 comma 1 lettera i) del Regolamento CE n. 810/2009 (Codice dei Visti), si comunica quanto segue.
Il visto d’ingresso di corto soggiorno è un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio degli Stati Schengen, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data di primo ingresso, il visto rilasciato può essere:
VSU “Visto Schengen Uniforme” (tipo C), ovvero valido per entrare e circolare liberamente nel territorio di tutti i Paesi che applicano integralmente l’Acquis di Schengen (*).
VTL “Visto a Territorialità Limitata” (tipo C), ovvero valido ESCLUSIVAMENTE per il territorio dello Stato di rilascio o eccezionalmente per il territorio di più Stati membri, ma non per tutti.
VTA “Visto di Transito Aeroportuale” (tipo A), ovvero valido esclusivamente per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri.
Il possesso di un VSU o di un VTL non conferisce un diritto automatico di ingresso. Al momento dell’ingresso nel territorio Schengen, anche se in possesso di un visto, le Autorità di frontiera possono richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l’ottenimento del visto stesso. Inoltre, la polizia di frontiera è titolata a precludere l’ingresso in Territorio Schengen, anche se in possesso di un regolare visto, qualora non riscontri o non ritiene assolte le condizioni ed i requisiti di ammissione nel territorio Schengen stabilite dall’art. 5 del Codice Frontiere Schengen (Reg. CE 562/2006).
Ad eccezione dei visti d’ingresso riconducibili ad attività retribuita e remunerata, con la Direttiva del Ministero dell’Interno del 01.03.2000 sono stabiliti i criteri di definizione dei mezzi economici richiesti e sono quantificati i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio italiano e per il rilascio del visto. La tabella è esposta al pubblico nei locali dell’Ambasciata/Consolato o consultabile al seguente link (vedi tabella).
Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno oppure dichiarando la propria presenza nei modi indicati nel link della rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.
Importante: Il provvedimento di espulsione amministrativa può essere adottato nei confronti dello straniero che è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli delle frontiere, ovvero senza avere richiesto il permesso di soggiorno o, nei casi previsti, non aver dichiarato la propria presenza nei termini prescritti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore). L’espulsione può essere altresì adottata nei confronti dello straniero che pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattenga nel territorio dello Stato oltre il periodo consentito.
Sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Polizia di Stato, sul Portale Immigrazione e delle Poste Italiane, possono essere consultate maggiori dettagliate informazioni correlate alle norme e disciplina sull’immigrazione, attinenti ai visti di ingresso, ai permessi di soggiorno e alle dichiarazioni di presenza. Come anche, la lista degli Uffici Postali (Sportello Amico), dei Patronati ed i Comuni abilitati (vedi voce "Ricerca strutture") alla compilazione dei kit per l’inoltro della richiesta di permesso di soggiorno, compresi gli indirizzi delle Questure di competenza, che possono essere consultati anche qui.
Si avvisa che le procedure di cui sopra, sono riferite alle norme e procedure attinenti il regolare soggiorno in territorio italiano. Il cittadino straniero, benché in possesso di un visto Schengen uniforme (VSU), o di un visto a territorialità limitata (VTL valido per più Stati), se nel periodo di validità del visto, esercita il diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri autorizzati, è tenuto ad informarsi presso le Autorità dell’altro Stato membro presso cui si reca, sulle procedure da seguire relativamente alla dichiarazione della propria presenza e al rispetto delle norme relative al soggiorno nel territorio di quello Stato.
Sul sito dell’Unione Europea possono essere consultati altresì, in diverse lingue, i Regolamenti europei pubblici in materia di ingresso nel territorio Schengen e di libera circolazione, tra questi il Regolamento CE 810/2009 (Codice dei Visti) e Regolamento CE 562/2006 (Codice Frontiere Schengen).
Ogni ulteriore informazione non espressamente contemplata nel presente avviso o nei siti istituzionali sopra citati, potrà essere richiesta, sul territorio nazionale direttamente al Ministero dell’Interno o alle questure dipendenti per territorio, competenti per l’Italia in materia migratoria e di soggiorno.
(*) I Paesi che applicano integralmente l’Acquis Schengen sono : Italia, Austria, Belgio, Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.